Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1968 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97 della

legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva il bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 1966, e delle leggi 3 marzo 1949, n.

52 (artt. 12 e 13), 14 febbraio 1963, n. 60 (art. 10, primo comma,

lett. a e d), 18 luglio 1959, n. 555 (art. 10), 23 dicembre 1962, n.

1844 (art. 4), 27 ottobre 1951, n. 1402 (art. 2, ultimo comma), 14

novembre 1961, n. 1268 (art. 5, secondo comma), 9 febbraio 1963, n. 223

(art. 5, secondo comma), e 3 gennaio 1960, n. 15 (artt. 1 e 5),

promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1967 dalla Corte dei conti a

sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto generale

dello Stato per l'esercizio finanziario 1966, iscritta al n. 188 del

registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1967, la Corte dei conti a

sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto generale

dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario

1966, accogliendo l'istanza avanzata dal Procuratore generale,

sospendeva il giudizio in corso per la parte attinente ai risultati

della gestione dei capitoli n. 5131 (Ministero industria e commercio),

n. 2779 (Ministero tesoro), n. 5041 (Ministero tesoro), n. 5146

(Ministero tesoro), n. 5367 (Ministero lavori pubblici), n. 5502

(Ministero lavori pubblici), n. 1163 (Ministero marina mercantile), n.

1164 (Ministero marina mercantile), n. 1542 (Ministero industria e

commercio) e sollevava questione di legittimità costituzionale nei

confronti dell'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, per

contrasto con la disposizione di cui all'art. 81, comma terzo, della

Costituzione nonché nei confronti delle leggi 3 marzo 1949, n. 52

(artt. 12 e 13), 14 febbraio 1963, n. 60 (art. 10, primo comma, lett.

a e d), 18 luglio 1959, n. 555 (art. 10), 23 dicembre 1962, n. 1844

(art. 4), 27 ottobre 1951, n. 1402 (art. 2, ultimo comma), 14 novembre

1961, n. 1268 (art. 5, secondo comma), 9 febbraio 1963, n. 223 (art. 5,

secondo comma), 3 gennaio 1960, n. 15 (artt. 1 e 5) per contrasto con

la disposizione di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni sull'accentuarsi della tendenza ad

eludere la normativa dell'art. 81 della Costituzione attraverso la

ricerca di espedienti che andrebbero perfezionandosi sino ad ingenerare

il timore della creazione di un sistema autonomo e contrapposto a

quello costituzionalmente previsto, le sezioni riunite prospettano le

seguenti osservazioni circa la non manifesta infondatezza delle

questioni relative alle norme impugnate.

L'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva il

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finaziario 1966,

autorizza l'erogazione di sussidi e premi diretti a promuovere e

sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni

artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi

prodotti, richiamando per le modalità di erogazione l'art. 2 della

legge 30 giugno 1954, n. 358. Quest'ultima legge, a sua volta,

autorizzava all'art. 1 una spesa per le anzidette finalità, in

aggiunta alle spese previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 484, ma

limitatamente all'esercizio finanziario 1953-1954. Cosicché, decorso

quell'esercizio, la predetta autorizzazione di spesa ha cessato di

esplicare ogni effetto e la successiva autorizzazione, contenuta nella

legge di approvazione del bilancio, avrebbe per conseguenza stabilito

una nuova spesa, tale dovendo considerarsi ogni spesa che non formi

oggetto di norme autorizzative distinte da quelle poste nella legge di

bilancio. L'accennata configurazione di essa come nuova spesa

riceverebbe anche conferma dall'esistenza nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'industria e commercio di due distinti

capitoli: l'uno (n. 1264) relativo alla spesa disposta dalla legge n.

484 del 1950 e l'altro (n. 5131) relativo alla spesa autorizzata con

l'art. 97 in questione. Di qui il dedotto contrasto con il precetto

dell'art. 81, comma terzo, della Costituzione, il quale vieta di

stabilire nuove spese con la legge di bilancio.

Per tutte le altre disposizioni impugnate l'ordinanza rileva un

contrasto rispetto alla norma di cui al quarto comma dello stesso art.

81 della Costituzione, in quanto, pur comportando esse oneri a carico

del bilancio dello Stato, non recherebbero alcuna indicazione circa i

mezzi per farvi fronte.

Si tratta in particolare: a) dell'art. 12 della legge 3 marzo 1949,

n. 52, che pone a carico dello Stato spese per il rimborso delle rate

di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare

dall'I.N.A.I.L. ad invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza

di infortuni determinati da rischio di guerra, nonché del successivo

art. 13, comma primo, che estende queste disposizioni alle Casse mutue

marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le

malattie: posto che l'art. 14 della stessa legge indica la copertura

solamente per i maggiori oneri a carico dello Stato relativi

all'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie

professionali dovute ai dipendenti dello Stato, ne deriverebbe una

carenza di indicazione dei mezzi di copertura per gli oneri che lo

Stato si è assunto nei confronti degli altri beneficiari; la spesa di

cui trattasi risulta iscritta ed erogata a carico del capitolo 2779

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) dell'art. 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402,

che pone a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero

dei lavori pubblici le spese occorrenti per la raccolta e la

elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di

ricostruzione: la spesa è iscritta ed erogata a carico del capitolo

5502 di tale stato di previsione;

c) dell'art. 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555, il quale -

aggiungendo due commi all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634 -

pone a carico del tesoro dello Stato l'onere dei contributi concessi

dalla Cassa per il Mezzogiorno agli Istituto di credito indicati dalla

legge 11 aprile 1953, n. 298: la spesa è iscritta ed erogata a carico

del capitolo 5146 dello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro;

d) degli artt. 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, con i

quali viene autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni

per il completamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta

geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi: la spesa è

iscritta ed erogata a carico del capitolo 1542 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio;

e) dell'art. 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n.

1268, che autorizza il Ministro per la marina mercantile a

corrispondere un contributo annuale all'Ente autonomo del porto di

Palermo per gli oneri di avviamento e di organizzazione nei primi

cinque sercizi finanziari dell'Ente: la spesa è iscritta ed erogata a

carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della marina mercantile;

f) dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente

la spesa a carico del bilancio dello Stato per la costruzione di

alloggi popolari nella città di Bari: la spesa è iscritta ed erogata

a carico del capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del

Ministero dei lavori pubblici;

g) dell'art. 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 223,

che autorizza il Ministro per la marina mercantile a corrispondere un

contributo annuale al consorzio per il porto di Civitavecchia, per gli

oneri di avviamento ed organizzazione dei primi cinque esercizi

finanziari del consorzio: la spesa è iscritta ed erogata a carico del

capitolo 1164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della

marina mercantile;

h) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che prevede

per il finanziamento del programma decennale di costruzione di case per

lavoratori vari contributi, fra i quali risultano posti a carico dello

Stato "un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei

contributi indicati alle successive lett. b e c" (lettera a del primo

comma dell'art. 10 citato) ed "un contributo per ciascun alloggio

completato entro il 31 marzo 1973" (lettera d del primo comma dell'art.

10 citato): la spesa è iscritta ed erogata a carico del capitolo 5041

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Circa la rilevanza delle questioni prospettate, le sezioni riunite

della Corte dei conti fanno presente che nel giudizio di parificazione

sono da porre a riscontro, a norma dell'articolo 39 del T.U. 12 luglio

1934, n. 1214, i risultati del rendiconto con le leggi del bilancio e

quindi, nel caso in esame, le spese come sopra erogate con i

corrispondenti capitoli e con le norme di legge cui quelli si

riferiscono.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed

al Ministro per il tesoro, comunicata ai Presidenti delle due camere

del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

2. - Si è costituito in giudizio, con atto depositato il 30

novembre 1967, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nelle sue deduzioni, l'Avvocatura di Stato, premesse alcune

considerazioni sulla natura dell'attività svolta dalla Corte dei conti

che "delibera" sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite

"con le formalità della sua giurisdizione contenziosa", senza alcun

contraddittorio con l'Amministrazione, compiendo una operazione di

"verificazione" ed una di "parificazione", nonché sul contenuto della

"relazione" che la stessa Corte svolge in ordine al rendiconto, esprime

il dubbio se nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni

previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 per la proposizione

di questioni di legittimità costituzionale. In questo ordine di idee

manifesta l'opinione che i due precedenti offerti dalle sentenze n. 165

del 1963 e n. 121 del 1966, con le quali questa Corte ha ritenuto

legittimata la Corte dei conti a proporre questioni di legittimità

costituzionale nell'esercizio della funzione di parificazione dei

rendiconti generali della Regione siciliana e della amministrazione

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza,

concernendo casi differenti da quello ora in considerazione, non

sarebbero tali da precludere un riesame del problema. Ed allo stesso

fine invoca anche argomenti di ordine testuale e sistematico, tratti

dagli articoli 100 e 103 della Costituzione, dall'art. 13 e dall'intero

titolo secondo del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 per una distinzione fra

le varie attribuzioni della Corte dei conti in funzioni di controllo e

funzioni giurisdizionali, fra le quali ultime non potrebbe ritenersi

compresa l'attività di "parificazione", "verificazione" e

"deliberazione" relativa al rendiconto generale. Da questo punto di

vista - ricorda la stessa Avvocatura - la parificazione dei rendiconti

effettuata sino a tutto il 1965 risulta "deliberata" e non "decisa",

mentre solo dal 1966 viene adoperata quest'ultima terminologia, che non

sembrerebbe in armonia con le disposizioni di legge innanzi richiamate.

Infine, quanto alle "formalità della sua giurisdizione contenziosa"

prescritte dall'art. 40 del citato T.U. del 1934, esse non sarebbero

idonee ad imprimere da sole una sostanza giurisdizionale, a parte che

non erano previste dall'art. 32 della legge 14 agosto 1862, n. 800 e

potrebbe anzi costituire motivo di dubbio la loro introduzione in base

all'art. 35 della legge 3 aprile 1933, n. 255, di autorizzazione

all'emanazione di un testo unico.

Sotto altro profilo, l'Avvocatura propone il dubbio sulla rilevanza

delle questioni sollevate, in quanto la sorte del "giudizio" di

parificazione, e quindi anche la sua sospensione, non avrebbe alcuna

incidenza né sulla gestione del bilancio, che dà luogo a rapporti

(impegni, ordinazioni e pagamenti) non reversibili (e cioè effettuati

e comunque e quindi esauriti), né sull'iter previsto dalla legge per

la presentazione e l'esame del rendiconto generale dello Stato, sul

quale il Parlamento, in completa autonomia dal giudizio della Corte dei

conti, deve esprimere un suo voto, globale e politico, positivo o

negativo.

Nel merito viene poi sostenuta la infondatezza delle varie

questioni proposte.

L'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, impugnata per

contrasto rispetto all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, non

sarebbe illegittima, secondo l'Avvocatura dello Stato, in quanto - pur

riproducendo testualmente la formula impiegata dalla legge n. 385 del

1954, che introduceva spese nuove, ma relativamente al solo esercizio

1953-54 - si limiterebbe a sostanziare il quantum degli stanziamenti

già previsti dalla precedente legge n. 484 del 1950.

In ordine poi alle altre disposizioni, denunciate tutte per

violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la

Avvocatura controdeduce:

1) per quanto riguarda gli artt. 12 e 13, primo comma, della legge

3 marzo 1949, n. 52, essi importerebbero un onere che avrebbe avuto

decorrenza a partire dal 1949-50 ed avrebbe trovato copertura con la

legge di variazione al bilancio 1950-51 (legge 4 novembre 1951, n.

1196, tab. B, cap. 495 ter, Ministero del tesoro);

2) per quanto concerne gli artt. 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960,

n. 15 e l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, il relativo

onere avrebbe trovato copertura nel "fondo globale" compreso nel

bilancio di previsione dell'esercizio sul quale avrebbe gravato la

prima quota: bilancio che al momento della promulgazione di tali norme

era in corso di predisposizione od era stato da poco presentato al

Parlamento (v., rispettivamente, il cap. 538 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 ed il cap. 574 dello

stesso stato di previsione per l'esercizio 1963-64);

3) tutte le altre leggi implicherebbero oneri certi nel loro

verificarsi, ma indeterminati ed indeterminabili: come tali

insuscettibili di essere quantificati e conseguentemente di essere

oggetto di preventiva copertura. Si tratta, in particolare, dell'art.

2, ultimo comma, della legge n. 1402 del 1951 (spese relative alla

preparazione e compilazione dei piani di ricostruzione dei comuni

danneggiati dalla guerra, la cui competenza viene affidata al Ministero

dei lavori pubblici, ove i comuni stessi non provvedano entro il

termine stabilito, o dichiarino di non potere provvedere); dell'art. 10

della legge n. 555 del 1959 (che pone a carico dello Stato l'onere

derivante dalla Cassa del Mezzogiorno dalla erogazione dei contributi

agli istituti di credito per la concessione di mutui a tasso

agevolato); dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1268 del 1961

(contributo per i primi cinque esercizi all'Ente autonomo del porto di

Palermo nella misura che annualmente sarebbe stata riconosciuta

necessaria per le spese di avviamento e di organizzazione); dell'art.

5, secondo comma, della legge n. 223 del 1963 (norma analoga alla

precedente, in favore del consorzio per il porto di Civitavecchia);

dell'art. 4 della legge n. 1844 del 1962, che autorizza una spesa,

ripartita in più esercizi, per la costruzione di alloggi per la città

di Bari, affidata al locale istituto autonomo delle case popolari, cui

la Cassa depositi e prestiti era autorizzata ad anticipare le somme

occorrenti, anche in più annualità).

3. - Con memoria depositata il 10 ottobre 1968 l'Avvocatura dello

Stato ribadisce ed amplia le deduzioni già svolte nel precedente atto

di intervento.

In particolare, contesta la legittimazione della Corte dei conti a

sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di

parificazione del rendiconto generale dello Stato, sostenendo che

quest'ultima funzione non avrebbe carattere giurisdizionale, ma, come

si evince dalla sua previsione negli art. 38 e 43 del T.U. n. 1214 del

1934, sarebbe compresa fra le attribuzioni di controllo della Corte

stessa. Ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi si trarrebbero

dall'assenza delle caratteristiche sostanziali di un giudizio; dalla

mancanza di un contraddittorio, considerata l'impossibilità giuridica

dell'Amministrazione ad interloquire prima, durante e dopo la

parificazione; dalla inesistenza, a differenza che nei procedimenti di

volontaria giurisdizione ed in quelli relativi ai ricorsi elettorali

pendenti davanti ai Consigli comunali e provinciali, di un diritto o di

un interesse legittimo privato, diretto ed attuale, leso da una legge.

In ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, l'Avvocatura fa

rilevare che la parificazione del rendiconto, consistendo

nell'accertamento della gestione in conformità alla legge di bilancio,

non tanto può, quanto deve postulare anche e soprattutto la

legittimità costituzionale di quest'ultima legge, che sarebbe comunque

obbligatoria per l'Amministrazione dal momento della sua approvazione:

diversamente opinando, la eventuale dichiarazione di

incostituzionalità della legge di bilancio o delle leggi di spesa

importerebbe l'eliminazione del parametro base con il quale porre a

raffronto i dati del consuntivo ed impedirebbe, in definitiva, la

parificazione stessa. Né potrebbe mai ipotizzarsi, anche in astratto

ed in via generale, una irregolarità dell'azione amministrativa che si

sia conformata alle leggi di bilancio e di spesa, come pure in una

situazione del genere una responsabilità amministrativo-contabile.

L'eventuale irregolarità della gestione conseguente ad una

dichiarazione di incostituzionalità avrebbe, quindi, come unico

effetto, l'obbligo per il Parlamento di reperire una nuova "copertura",

ma questa sarebbe, a sua volta, inutile, posto che le spese già

effettuate, con tutti i crismi della legalità amministrativa, compresa

in essi la registrazione, avrebbero dato luogo a rapporti ormai

esauriti anche sotto il profilo intersubiettivo.

L'esame e la motivazione sulla rilevanza, così come svolti

nell'ordinanza del giudice a quo, sarebbero inoltre superati, o quanto

meno incompleti, in relazione alla successiva avvenuta approvazione del

rendiconto da parte del Parlamento con la legge 8 marzo 1968, n. 257.

La fattispecie in esame sarebbe, del resto, secondo l'avviso

dell'Avvocatura, diversa da quelle decise con le sentenze n. 165 del

1963 e n. 121 del 1966, poiché in questi ultimi casi si trattava di

accertare la legittimità costituzionale di leggi che riguardavano la

competenza della Commissione speciale ad approvare i rendiconti della

Cassa depositi e prestiti o che incidevano, come l'istituto della

registrazione con riserva, sull'attività amministrativa della gestione

di bilancio, non già sulle leggi di bilancio o di spesa che

costituiscono il parametro per l'attività di parificazione: il

controllo della Corte dei conti, infatti, non può che essere pieno

sull'attività amministrativa di gestione, mentre non è ipotizzabile

rispetto alle leggi di bilancio e di spesa.

Nel merito l'Avvocatura insiste sulla infondatezza delle questioni

in esame, con argomenti già fatti valere nell'atto di intervento e

come tali precedentemente esposti.

Nell'udienza del 23 ottobre 1968 l'Avvocatura dello Stato ha

ribadito le deduzioni e le conclusioni già in precedenza formulate. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha riproposto nel presente

giudizio l'eccezione, già disattessa con la sentenza 13 dicembre 1966,

n. 121, di inammissibilità per difetto di legittimazione della Corte

dei conti, stante la mancanza nel procedimento a quo del carattere

giurisdizionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In sostegno della eccezione non vengono però addotti argomenti nuovi,

tali da indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento al

riguardo.

2. - Deve invece accogliersi l'altra eccezione di inammissibilità,

per manifesta irrilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

In proposito è da sottolineare preliminarmente la relazione

funzionale che collega il rendiconto generale consuntivo dello Stato,

sottoposto all'approvazione parlamentare nelle forme della legge, al

bilancio di previsione, approvato a sua volta, all'inizio

dell'esercizio finanziario, con legge del Parlamento.

La gestione dell'esercizio finanziario deve svolgersi, infatti,

sulla base ed entro i limiti del bilancio di previsione, e la specifica

funzione del rendiconto, presentato dal Governo al Parlamento a

chiusura dell'esercizio, consiste appunto - come si esprime l'art. 31

del R.D. 1923, n. 2440 - nel riassumere e dimostrare "i risultati della

gestione", sia per gli aspetti propriamente finanziari (cosidetto

"conto del bilancio"), sia per gli aspetti propriamente patrimoniali

(cosidetto "conto generale del patrimonio").

Investito dell'esame del rendiconto, il Parlamento è così messo

in grado di accertare annualmente, comparando previsioni e

realizzazioni, se le direttive, le autorizzazioni ed i limiti assegnati

all'attività dell'Esecutivo siano stati puntualmente osservati. Ed è

perciò che ogni eventuale problema concernente la legittimità

costituzionale delle leggi disciplinanti la azione amministrativa, ivi

compresa la stessa legge del bilancio di previsione, rimane a monte

della relazione bilancio-rendiconto e delle valutazioni politiche di

competenza del Parlamento all'atto dell'approvazione di quest'ultimo:

quel che unicamente rileva in quella sede, sono i modi e la misura in

cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso

prestabiliti rispettati nel corso dell'esercizio.

Ma lo stesso deve dirsi con riferimento al giudizio di

parificazione, traverso il quale la Corte dei conti si inserisce

obbligatoriamente nel rapporto Governo- Parlamento, conferendo certezza

ai dati risultanti dal rendiconto predisposto dall'Amministrazione ed

in tal guisa cooperando, in posizione di indipendenza, con le Assemblee

parlamentari, alle quali - secondo il dettato dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione - deve riferire "direttamente" ed alle quali

viene, infatti, trasmessa, con la relazione, la deliberazione di

parificazione del rendiconto. È dunque proprio dalla considerazione

dell'oggetto e della funzione del rendiconto che risultano determinati

per logica conseguenza i limiti del giudizio di parificazione, il quale

risulterebbe snaturato ove la Corte dei conti fosse autorizzata a

indagare sulla legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di

spesa o di determinati capitoli della legge del bilancio, anziché

assumere questi ultimi quali punti di riferimento del giudizio di sua

competenza, secondo quanto si vedrà meglio più oltre. La Corte dei

conti non si porrebbe più, in tal caso, come organo ausiliario del

Governo, o meglio del Parlamento, ma verrebbe ad assumersi (sia pure al

limitato effetto di investire questa Corte del relativo giudizio)

compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa, che

nessuna disposizione comunque le attribuisce e che non sarebbe

possibile riconoscerle per via di interpretazione, poiché la funzione

assolta dal giudizio sul rendiconto esclude, già per quanto si è ora

detto, che dubbi sulla conformità a Costituzione di leggi diverse da

quelle regolanti l'attività della Corte dei conti abbiano rilevanza ai

fini del giudizio medesimo.

Sotto questo profilo, si vede bene la diversità della presente

fattispecie rispetto a quelle sulle quali questa Corte ebbe in

precedenza a decidere con la sentenza 6 dicembre 1963, n. 165 e 13

dicembre 1966, n. 121: nel primo caso, la questione sollevata aveva ad

oggetto disposizioni attinenti alla attività della Corte dei conti nei

suoi rapporti con il Parlamento; nel secondo, disposizioni che

incidevano immediatamente sull'esercizio delle attribuzioni di

controllo della stessa Corte, cui veniva imposta la registrazione di

atti amministrativi che essa altrimenti avrebbe avuto il potere-dovere

di rifiutare.

Le considerazioni di ordine generale sopra esposte trovano più

particolare conferma, raffrontando le operazioni, in cui si sostanzia

il giudizio di parificazione, con i requisiti necessari affinché

questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un

giudizio. Questi si riassumono nella esigenza minima, ma inderogabile,

che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge

delle quali il giudice debba, in qualsiasi modo, direttamente o

indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso

svolgentesi. Senonché, all'atto di procedere alla parificazione del

rendiconto, la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di

spesa, riflettentisi nei capitoli del bilancio di previsione, e neppure

applica la legge di approvazione del bilancio.

Le prime, al pari di quest'ultima, essa ha già applicato, in corso

di esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti

soggetti al suo controllo. Né il giudizio di parificazione implica

revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del

riscontro effettuato; ché anzi - tutt'al contrario - in sede di

giudizio di parificazione, la Corte dei conti è vincolata alle

"proprie scritture", in conformità delle quali viene formalmente

dichiarata nel dispositivo la "regolarità del rendiconto", e nemmeno

in seguito a pronuncia di illegittimità costituzionale delle leggi su

cui gli atti ammessi a registrazione si fondavano la Corte stessa

potrebbe retroattivamente disconoscere quelle scritture, poiché la

illegittimità degli atti dell'Amministrazione, conseguenziale alla

dichiarata incostituzionalità della legge, non opera automaticamente,

ma dev'essere a sua volta dichiarata e fatta valere nelle condizioni

previste dall'ordinamento secondo le diverse possibili ipotesi.

E allorché poi la Corte dei conti prende a ragguagliare i dati del

rendiconto, quest'ultimo non si configura come legge da applicarsi a

concrete fattispecie, ma come un semplice documento contabile, a fronte

del quale sta quell'altro documento contabile che è il rendiconto

consuntivo. Ed è perciò che la "regolarità" che si tratta di

accertare prescinde completamente dagli eventuali vizi di legittimità

costituzionale del bilancio, non meno che delle leggi di spesa che ne

stanno a fondamento.

Deve quindi concludersi che, nel giudizio di parificazione, la

Corte dei conti non ha legittimazione a sollevare questioni di

legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le

leggi di spesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni

sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di

parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso

allegati per l'esercizio finanziario 1966, con ordinanza del 25 luglio

1967, relativamente all'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, in

riferimento all'art. 81, comma terzo, della Costituzione, ed agli artt.

12 e 13, primo comma, della legge 3 marzo 1949, n. 52; 10, primo comma,

lett. a e della legge 14 febbraio 1963; n. 60; 10 della legge 18

luglio 1959, n. 555; 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844; 2,

ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 5, secondo comma,

della legge 14 novembre 1961, n. 1268; 5, secondo comma, della legge 9

febbraio 1963, n. 223; 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in

riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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