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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, e' estesa, a far tempo dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.12 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1928 - Anno VI
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Volpi.
[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1928, n. 3234
1La L. 31 dicembre 1928, n. 3234 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili, dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione".
L. 3 gennaio 1929, n. 11
2La L. 3 gennaio 1929, n. 11, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928 - Anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' di interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie ed i Comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri istituti di credito e con privati, e' estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
