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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, e' estesa, a far tempo dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1928 al 7 febbraio 1929
