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[1]In aggiunta alle somme precedentemente assegnate per l'anticipazione agli aventi diritto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, delle quote semestrali del contributo diretto dello Stato, mediante rilascio delle speciali obbligazioni «danneggiati terremoti», nella spesa per la costruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 17 agosto 1926, nonche' dalla frana di S. Fratello dell'8 gennaio 1922, e' autorizzata la maggiore spesa straordinaria di L. 500,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per ciascuno degli esercizi dal 1930-31 al 1934-35, in ragione di annue L. 100,000,000. 2 4 6
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 gennaio 1931, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 365, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegnazione di L. 100.000.000 stabilita dal R. decreto 27 giugno 1929, n. 1069, per il rilascio delle speciali obbligazioni «danneggiati terremoti» e' ridotta, per l'esercizio finanziario 1930-31, della quota di L. 30.000.000 che e' rinviata all'esercizio finanziario 1935-36".
L. 12 giugno 1931, n. 752
4La L. 12 giugno 1931, n. 752 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 267 pei contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, e' limitata, per l'esercizio 1931-32, a L. 50.000.000: i rimanenti 50.000.000 saranno inscritti per 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36 e per residuali 40.000.000 nell'esercizio 1936-37".
L. 16 giugno 1932, n. 711
6La L. 16 giugno 1932, n. 711 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1932-33, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, e' limitata, per l'esercizio 1932-33, a L. 50.000.000: i rimanenti 50.000.000 saranno inscritti per 40.000.000 nell'esercizio finanziario 1937-38 e per i residuali 10.000.000 nell'esercizio 1938-39".
Testo in vigore dal 15 luglio 1932 al 9 luglio 1933
