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[1]In aggiunta alle somme precedentemente assegnate per l'anticipazione agli aventi diritto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, delle quote semestrali del contributo diretto dello Stato, mediante rilascio delle speciali obbligazioni «danneggiati terremoti», nella spesa per la costruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 17 agosto 1926, nonche' dalla frana di S. Fratello dell'8 gennaio 1922, e' autorizzata la maggiore spesa straordinaria di L. 500,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per ciascuno degli esercizi dal 1930-31 al 1934-35, in ragione di annue L. 100,000,000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 luglio 1929 al 17 gennaio 1931

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1069~art9 · fonte del testo

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