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[1]I documenti necessari per dimostrare il diritto a contributo, richiesti a norma del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, debbono essere presentati, a pena di decadenza dai benefici di legge, entro il 30 giugno 1930 alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze od agli Istituti mutuanti.

[2]((Gli atti tecnici presentati entro i termini fissati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civile e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, saranno, dagli uffici predetti, esaminati e direttamente trasmessi al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, non oltre il 30 giugno 1931, salvo quanto e' stabilito nell'art. 2 del presente decreto, nel caso di cambiamento di classifica del cespite.

[3]Analogamente saranno rimessi non oltre il 30 giugno 1931, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, i certificati di classifica richiesti dai danneggiati, nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.

[4]E' fatto, pero', obbligo agli interessati di esibire entro il 30 giugno 1930, al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, la prova formale di aver presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica alle Prefetture entro il 31 gennaio 1928)).

[5]Nulla e' modificato per la dimostrazione del possesso legittimo delle aree nonche' per quanto riflette la documentazione delle domande di contributo relative ai fabbricati indicati negli articoli 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, e 12 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1931 al 5 luglio 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1930 al 14 febbraio 1931. 17 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli atti tecnicitolto: , presentati, aggiunto: presentati entro i termini fissati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civiletolto: , e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, … Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, non oltre il tolto: 31 dicembre 1930 aggiunto: 30 giugno 1931, salvo quanto e' stabilito tolto: dal successivo art. 8 per il aggiunto: nell'art. 2 del presente decreto, nel caso di cambiamento di classifica del cespite.

Analogamentetolto: , saranno rimessi, aggiunto: saranno rimessi non oltre il tolto: 31 dicembre 1930 aggiunto: 30 giugno 1931, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanzatolto: , o agli Istituti mutuanti, i certificati di classificatolto: , richiesti dai danneggiati, nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.

E' fatto, pero', obbligo agli interessati di esibiretolto: , entro il 30 giugno 1930, al Ministero delle finanze, alle Intendenze aggiunto: di finanza o agli Istituti mutuanti, la prova formale di aver presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica tolto: alla Prefettura, aggiunto: alle Prefetture entro il 31 gennaio 1928.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1069~art4 · fonte del testo

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