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[1]I documenti necessari per dimostrare il diritto a contributo, richiesti a norma del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, debbono essere presentati, a pena di decadenza dai benefici di legge, entro il 30 giugno 1930 alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze od agli Istituti mutuanti.
[2]((Gli atti tecnici presentati entro i termini fissati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civile e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, saranno, dagli uffici predetti, esaminati e direttamente trasmessi al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, non oltre il 30 giugno 1931, salvo quanto e' stabilito nell'art. 2 del presente decreto, nel caso di cambiamento di classifica del cespite.
[3]Analogamente saranno rimessi non oltre il 30 giugno 1931, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, i certificati di classifica richiesti dai danneggiati, nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.
[4]E' fatto, pero', obbligo agli interessati di esibire entro il 30 giugno 1930, al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, la prova formale di aver presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica alle Prefetture entro il 31 gennaio 1928)).
[5]Nulla e' modificato per la dimostrazione del possesso legittimo delle aree nonche' per quanto riflette la documentazione delle domande di contributo relative ai fabbricati indicati negli articoli 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, e 12 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1931 al 5 luglio 1932
