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[1]I documenti necessari per dimostrare il diritto a contributo, richiesti a norma del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, debbono essere presentati, a pena di decadenza dai benefici di legge, entro il 30 giugno 1930 alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze od agli Istituti mutuanti.

[2]Nulla e' modificato per la dimostrazione del possesso legittimo delle aree nonche' per quanto riflette la documentazione delle domande di contributo relative ai fabbricati indicati negli articoli 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, e 12 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

Testo in vigore dal 4 luglio 1929 al 11 aprile 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1069~art4 · fonte del testo

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