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[1]Per le navi mercantili, per le draghe e per i rimorchiatori pontati e relativi apparati motori completi ed apparecchi ausiliari di bordo, nonche' per gli apparati motori completi, per i complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), e per gli apparecchi ausiliari di bordo che siano stati ammessi ai benefici previsti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, dalla legge 8 luglio 1929, n. 1176, e dal R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, e che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto essere ammessi in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 19 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ai benefici previsti da tale decreto, i termini previsti dai preesistenti provvedimenti legislativi citati nella prima parte del presente articolo, per il godimento dei benefici ai quali furono ammessi, sono prorogati di anni tre.
[2]E' prorogato di due anni il termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, numero 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, in quanto concerne la concessione e il godimento dei benefici previsti per l'aumento di velocita' dei transatlantici dal R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935, n. 701.
[3]Il penultimo comma dell'art. 19 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 350, e' abrogato.
Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
