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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano soltanto alle liquidazioni dei contributi di ammortamento e di miglioramento la cui documentazione sia presentata non oltre il 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra ed hanno efficacia a partire dal 10 giugno 1940-XVIII. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 570
1Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 570 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, relativa a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e' prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 24 luglio 1946 al 16 dicembre 2009
