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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano soltanto alle liquidazioni dei contributi di ammortamento e di miglioramento la cui documentazione sia presentata non oltre il 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra ed hanno efficacia a partire dal 10 giugno 1940-XVIII.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 20 marzo 1942 al 24 luglio 1946
