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[1]In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso puo' costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parita' di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.
[2]Ogni disposizione contraria e' abrogata.
[3]((La presente regola non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalle Provincie, siano essi istituzioni pubbliche di beneficenza)).
Testo in vigore dal 25 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
