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[1]In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso puo' costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parita' di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.
[2]Ogni disposizione contraria e' abrogata.
[3]La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Testo in vigore dal 28 giugno 1929 al 25 giugno 1930
