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[1]Per i prestiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge non e' applicabile il limite del primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.
[2]Agli stessi prestiti sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
