Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. 188 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La concessione dei sussidi di cui agli articoli 1, 3 e della presente legge verra' accordata dal competente Ministero dietro domanda dell'ente da sussidiare.
tolto: Tale domanda dovra' esser corredata:
tolto: 1° da una relazione dell'ufficio del genio civile che attesti la necessita' dei lavori proposti;
tolto: 2° da una regolare perizia dei lavori eseguiti o da seguire, munita del visto del predetto ufficio del genio civile.
tolto: Si fara' poi luogo al pagamento dei sussidi stessi dietro domanda dell'ente interessato, corredata:
tolto: a) da un regolare rendiconto;
tolto: b) da un certificato dell'ufficio del genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori, e ne accerti l'ammontare.
tolto: Su tali sussidi sara' trattenuta e rimborsata al Comitato centrale di soccorso, istituito con decreto Ministeriale 12 aprile 1906, la quota da esso eventualmente anticipata per i lavori stessi.
tolto: A tal fine il Comitato suddetto comunichera' al Governo del Re l'elenco delle quote da esso anticipate alle Amministrazioni comunali e provinciali.
tolto: Ove le somme anticipate dal Comitato per le spese di cui all'art. 1 della presente legge superino la quota di rimborso stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, l'eccedenza rimarra' a beneficio dei Comuni sovvenuti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art7 · fonte del testo
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