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[1]La concessione dei sussidi di cui agli articoli 1, 3 e della presente legge verra' accordata dal competente Ministero dietro domanda dell'ente da sussidiare.
[2]Tale domanda dovra' esser corredata:
[3]1° da una relazione dell'ufficio del genio civile che attesti la necessita' dei lavori proposti;
[4]2° da una regolare perizia dei lavori eseguiti o da seguire, munita del visto del predetto ufficio del genio civile.
[5]Si fara' poi luogo al pagamento dei sussidi stessi dietro domanda dell'ente interessato, corredata:
- a)da un regolare rendiconto;
- b)da un certificato dell'ufficio del genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori, e ne accerti l'ammontare.
[6]Su tali sussidi sara' trattenuta e rimborsata al Comitato centrale di soccorso, istituito con decreto Ministeriale 12 aprile 1906, la quota da esso eventualmente anticipata per i lavori stessi.
[7]A tal fine il Comitato suddetto comunichera' al Governo del Re l'elenco delle quote da esso anticipate alle Amministrazioni comunali e provinciali.
[8]Ove le somme anticipate dal Comitato per le spese di cui all'art. 1 della presente legge superino la quota di rimborso stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, l'eccedenza rimarra' a beneficio dei Comuni sovvenuti.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
