Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso degli immobili danneggiati o distrutti, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
