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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1888 al 16 dicembre 2009. 454 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le anticipazioni ed i mutui fondiari di che negli articoli 9, 10, 11, della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), possono farsi anche a coloro, od agli aventi causa da loro a titolo di successione o donazione, i quali, avendone fatta domanda entro il 30 novembre 1887 in qualita' di proprietari, usufruttuari od usuari, all'epoca del terremoto si trovavano da oltre un anno nel possesso legittimo del fabbricato, se in tale legittimo possesso hanno continuato fino al momento della domanda.

tolto: Se la dimostrazione del possesso legittimo non si potesse desumere dai documenti gia' prodotti a corredo della domanda di anticipazione o di mutuo, il richiedente potra' effettuarla producendo i seguenti documenti.

tolto: a) Certificato della Giunta comunale constatante che al tempo del terremoto, 23 febbraio 1887, il richiedente era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato alla ricostruzione o riparazione del quale ha servito la somma chiesta a mutuo, o dovra' servire l'anticipazione fondiaria, e che per il fabbricato medesimo trovavasi in nome proprio, o di coloro dai quali lo acquisto', inscritto nei ruoli dell'imposta fabbricati.

tolto: Per le case rurali il certificato della Giunta dichiarera' invece che le stesse sono destinate alla coltivazione d'un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente l'anticipazione od il mutuo era, da oltre un anno prima del 23 febbraio 1887, legittimo possessore, e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dai quali il fondo in lui pervenne, trovavasi inscritto nel ruolo delle imposte fondiarie. Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione d'un fondo, e non sono ancora soggette ad imposta il certificato della Giunta ne fara' analoga dichiarazione.

tolto: b) Atto di notorieta' assunto dal pretore del mandamento, o dal giudice conciliatore, del luogo nel quale esistono i beni, coll'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente all'epoca del terremoto era, da oltre un anno, nel legittimo possesso del fabbricato per il quale ha fatto domanda di anticipazione o di mutuo, ovvero del fondo al quale era destinata la casa colonica, e che in tale possesso si trovava ancora al 30 novembre 1887.

tolto: Concesso il mutuo o l'anticipazione fondiaria, per esigere la somma mutuata, o la prima rata dell'anticipazione, i richiedenti, o i loro eredi, dovranno presentare all'ufficio centrale degli istituti sovventori una attestazione della Giunta municipale, rilasciata non piu' tardi di tre giorni prima, e constatante che hanno continuato nel possesso legittimo del fabbricato, o del fondo al quale e' destinata la casa colonica fino alla attestazione medesima.

tolto: Questa attestazione sara' sufficiente anche per esigere la somma mutuata, o la prima rata dell'anticipazione, per parte di coloro che abbiano gia' regolarmente istrutta la loro domanda a norma della citata legge 31 maggio 1887.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-06-19;5447~art1 · fonte del testo

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