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[1]La misura dell'interesse sulle sovvenzioni sara' del 4 per cento all'anno.

[2]Gli interessi dovuti dallo Stato sulle sovvenzioni prima del periodo dell'ammortamento e le rate semestrali per l'ammortamento dei mutui, saranno pagate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

[3]In caso di mancato pagamento delle quote di semestralita' dovute dai mutuatari, decorrera' su queste l'interesse nella stessa misura stabilita per le sovvenzioni. Tale interesse sara' interamente a carico dei sovvenuti.

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art40 · fonte del testo

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