Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei rispettivi statuti o delle leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati:
[2]1° ad accordare sovvenzioni ipotecarie per l'ammontare complessivo di lire otto milioni, allo scopo di rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 nei Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, indicati nelle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, purche' la spesa occorrente non superi la meta' del valore che acquisteranno i fondi dopo compiuti i lavori di bonificamento;
[3]2° ad accordare, fino alla concorrenza di lire due milioni, sovvenzioni ipotecarie per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati che nei Comuni delle Provincie suddette rimasero danneggiati in dipendenza della stessa eruzione.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
