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Nella ipotesi di terreni che abbiano parzialmente perduta l'attivita' produttiva e nell'altra contemplata nell'ultimo comma dell'art. 28 lo sgravio non sara' concesso se non a condizione che il proprietario del fondo dato in affitto provi di avere, a sua volta, consentito all'affittuario o al colono una corrispondente proporzionale riduzione del canone, siavi o no tenuto per patto contrattuale o per legge.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
