Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. 413 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Agli effetti dei provvedimenti concernenti l'imposta sui terreni, i territori danneggiati verranno divisi in cinque categorie a seconda della diversa entita' dei danni. Apparterranno alla prima i terreni per i quali risultera' la perdita totale o nella massima parte dell'attivita' produttiva, anche in via temporanea, per causa della eruzione del Vesuvio, e per essi sara' concesso il discarico del relativo estimo dal catasto, con effetto dall'epoca del disastro, ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti del 4 luglio 1897, n. 276.
tolto: Qualora pero' tali terreni riacquistassero totalmente o parzialmente la perduta attivita' produttiva, l'estimo verra' ripristinato in tutto o in parte, ma la imposta prediale erariale e le sovrimposte relative non potranno esigersi se non dopo il quinto anno successivo a quello del verificatosi evento.
tolto: Nella seconda categoria verranno inclusi i terreni per i quali occorrono almeno tre anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi saranno esenti dall'imposta prediale erariale e dalle relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 fino a tutto il 1909. Se pero' questi terreni alla fine del 1909 non si troveranno ancora in istato di normale coltivazione, saranno, secondo i casi, ammessi ad ulteriore esenzione.
tolto: Nella terza categoria saranno classificati i terreni per i quali sono sufficienti due anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata del 1906 fino a tutto il 1908.
tolto: Alla quarta categoria apparterranno i terreni per i quali e' sufficiente un anno, oltre quello in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 a tutto il 1907.
tolto: Alla quinta categoria apparterranno i terreni per i quali e' sufficiente l'anno in corso per essere posti in istato di normale coltivazione o che hanno perduto per effetto della eruzione del Vesuvio non meno di un terzo del prodotto dell'anno 1906 per ogni singolo fondo. Questi terreni saranno esenti dalla imposta erariale suddetta e relative sovrimposte per tutto il 1906.
tolto: Nel periodo in cui dura l'esenzione dall'imposta si procedera' alla revisione degli estimi per i terreni della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria, i quali abbiano perduta in parte la loro attivita' produttiva, e cio' tanto nei riguardi del vigente catasto, quanto del nuovo ordinato con la legge del 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art28 · fonte del testo
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