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[1]Il Governo, all'infuori delle norme ordinarie fissate dal R. decreto 10 giugno 1817, dalla legge 4 luglio 1897, n. 276, e regolamento relativo della stessa data n. 277, e della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione fondiaria e regolamento relativo 26 gennaio 1905, n. 65, provvedera' d'ufficio ed a spese dello Stato a quanto occorre per la esecuzione del precedente articolo, nel termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente legge.
[2]Gli sgravi e le riduzioni concesse, sia per la imposta fabbricati, sia per l'imposta terreni verranno portati a notizia degli interessati merce' notificazioni individuali e pubblicazione all'albo pretorio comunale di un elenco, contenente, per ciascun comune, il nome dei contribuenti e lo ammontare degli sgravi loro concessi.
[3]Contro l'operato dell'Amministrazione catastale competeranno i reclami a norma di legge.
[4]Dalla data di pubblicazione del suddetto elenco cessera' di aver luogo nel comune la sospensione di cui al secondo comma dell'art. 24.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
