Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati, a causa dei danni di cui al primo comma dell'art. 26 nei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, l'imposta cominciera' a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione.
[2]Parimente, per i fabbricati per i quali, in relazione ai danni di cui al secondo comma dell'articolo stesso si e' fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potra' procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
