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[1]In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtu' dei precedenti articoli 14 e 15, e' data facolta' all'ispettore superiore del genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporne la esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.
[2]L'ispettore suddetto potra' pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalita' di cui all'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1895, n. 350. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1919, n. 534, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' abrogato l'art. 22 della legge 19 luglio 1906, numero 390, restando pero' in facolta' dell'Amministrazione di autorizzare l'esecuzione in economia delle opere contemplate dal presente decreto con le formalita' di cui agli articoli 68 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1915 al 16 dicembre 2009
