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[1]In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtu' dei precedenti articoli 14 e 15, e' data facolta' all'ispettore superiore del genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporne la esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.
[2]L'ispettore suddetto potra' pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalita' di cui all'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1895, n. 350.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 4 dicembre 1915
