Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911. Leggi il testo vigente →

[1]La riduzione di cui all'art. 67 e' estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di L. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

[2]La stessa riduzione e' estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

[3]Non e' ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art69 · fonte del testo

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