Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La riduzione di cui all'art. 67 e' estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima diL. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.
tolto: La stessa riduzione e' estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.
tolto: Non e' ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art69 · fonte del testo
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