L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto e' subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed e' adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa. Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione. Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

Testo vigente dal 12 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-08;110~art4 · fonte del testo

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