In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorita' giudiziaria. Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorita' giudiziaria per la convalida.

Testo vigente dal 12 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-08;110~art3 · fonte del testo

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