Art. 5
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[1]Per le Esposizioni che si terranno in Italia, alle quali sara' esteso il decreto Reale di protezione temporanea, varranno inoltre le seguenti norme:
- a)le invenzioni e i modelli e disegni di fabbrica riguardanti oggetti esposti e gia' tutelate da privativa industriale, si considerano attuate per tutto il tempo dell'apertura della Mostra agli effetti dell'art. 58, comma 2° e 3° della legge sulle privative e dell'art. 4 della legge 30 agosto 1868, n. 4578;
- b)gli oggetti esposti, nei quali si ravvisi una contraffazione di privativa o di marchio di fabbrica; non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti entro il recinto dell'Esposizione;
- c)Gli oggetti provenienti dall'estero non possono essere sequestrati ne' descritti finche' si trovano nell'Esposizione od in transito da e per l'Esposizione, se il richiedente non dimostri di possedere il brevetto nel paese di provenienza dell'oggetto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 16 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rava.
[6]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
