Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. 190 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per le Esposizioni che si terranno in Italia, alle quali sara' esteso il decreto Reale di protezione temporanea, varranno inoltre le seguenti norme:
tolto: a) le invenzioni e i modelli e disegni di fabbrica riguardanti oggetti esposti e gia' tutelate da privativa industriale, si considerano attuate per tutto il tempo dell'apertura della Mostra agli effetti dell'art. 58, comma 2° e 3° della legge sulle privative e dell'art. 4 della legge 30 agosto 1868, n. 4578;
tolto: b) gli oggetti esposti, nei quali si ravvisi una contraffazione di privativa o di marchio di fabbrica; non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti entro il recinto dell'Esposizione;
tolto: c) Gli oggetti provenienti dall'estero non possono essere sequestrati ne' descritti finche' si trovano nell'Esposizione od in transito da e per l'Esposizione, se il richiedente non dimostri di possedere il brevetto nel paese di provenienza dell'oggetto.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Racconigi, addi' 16 luglio 1905.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Rava.
tolto: Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1905-07-16;423~art5 · fonte del testo
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