Art. 3
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[1]Nel caso di Esposizioni fuori del Regno, le invenzioni, e i modelli, e disegni di fabbrica godranno la protezione temporanea solo quando questa sia consentita dallo Stato estero.
[2]Quando il termine di tale protezione fosse minore di 12 mesi, l'attestato dovra' essere chiesto nel Regno prima che scada il termine stesso, a meno che, al cessare della tutela temporanea consentita da detto Stato, l'invenzione o il modello o disegno, vi sia stato protetto mediante deposito di una regolare domanda di brevetto.
Testo in vigore dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
