Art. 2
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[1]La protezione temporanea fa risalire la priorita' dell'attestato di privativa per le invenzioni o per i modelli o disegni di fabbrica ad un mese prima dell'apertura dell'Esposizione. Essa ha effetto, purche' l'oggetto da proteggere sia realmente esposto non piu' tardi di un mese da tale apertura e purche' la domanda di privativa sia presentata dall'espositore o da un suo avente causa, nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, entro il termine di 12 mesi dall'apertura della Mostra.
[2]Tra piu' invenzioni riguardanti oggetti esposti la priorita' spetta a quella, per la quale sara' stata presentata prima una regolare domanda di privativa.
Testo in vigore dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
