Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Governo di accordare con decreto Reale, entro i limiti e con le condizioni indicate qui appresso, una protezione temporanea alle invenzioni ed ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti, che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero.
Testo in vigore dal 5 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
