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[1]L'elenco delle localita' di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene e' affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, e' contemporaneamente depositala presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facolta' di prendere visione.

[3]Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facolta' di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il consiglio di Stato.

[4]Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 417/1995

    Questione infondata
    28 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge (ossia delle c.d. bellezze di insieme) ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, così come invece previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 1 (ossia delle c.d. bellezze individue). Infatti, la diversa disciplina prevista per la comunicazione dei provvedimenti impositivi del vincolo ambientale a seconda che si tratti di <<bellezze di insieme>> (per le quali è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero di <<bellezze individue>> (per le quali è prevista la notificazione) rientra nella discrezionalità del legislatore, nella specie esercitata ragionevolmente poiché la diversità di disciplina è giustificata dalla diversa struttura delle due categorie di beni. Invero, le bellezze di insieme, a differenza di quelle individue, si sostanziano in ambiti territoriali, spesso di vaste dimensioni, con la conseguenza che la notifica a tutti i proprietari interessati diventerebbe estremamente difficile, macchinosa e talora di scarsa possibilità. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Protezione delle bellezze naturali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art4 · fonte del testo

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