Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 97 cost.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge (ossia delle c.d. bellezze di insieme) ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, così come invece previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 1 (ossia delle c.d. bellezze individue). Infatti, la diversa disciplina prevista per la comunicazione dei provvedimenti impositivi del vincolo ambientale a seconda che si tratti di <<bellezze di insieme>> (per le quali è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero di <<bellezze individue>> (per le quali è prevista la notificazione) rientra nella discrezionalità del legislatore, nella specie esercitata ragionevolmente poiché la diversità di disciplina è giustificata dalla diversa struttura delle due categorie di beni. Invero, le bellezze di insieme, a differenza di quelle individue, si sostanziano in ambiti territoriali, spesso di vaste dimensioni, con la conseguenza che la notifica a tutti i proprietari interessati diventerebbe estremamente difficile, macchinosa e talora di scarsa possibilità. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 29 OTTOBRE 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 490 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.