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Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

  • 1)le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
  • 2)le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • 3)i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
  • 4)le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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