Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49. La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1955, n. 4

3

La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."

Testo in vigore dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.

    Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 3 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1949 al 8 febbraio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1955, n. 4

    La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;476~art1 · fonte del testo

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