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Non e' punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;450~art3 · fonte del testo

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