Art. 1 — Bilanci di previsione degli enti locali
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano ((...)) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. 4 5a 5 6 7 8 9 11
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 1, comma 1-bis, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Il D.P.C.M. 25 marzo 2011
5aIl Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1-bis, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26".
L. 24 dicembre 2012, n. 228
6La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 397) che " E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26."
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26".
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26".
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210
9Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26".
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
