Art. 8 — Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali

Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), ((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto)). Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune ((, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)). Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Testo vigente dal 30 ottobre 2013

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2013 al 30 ottobre 2013. 4 parole tolte, 51 parole aggiunte.

Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' tolto: prorogato aggiunto: differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), tolto: punto aggiunto: numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. aggiunto: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del … acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comuneaggiunto: , che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art8 · fonte del testo

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