Art. 6-quater — Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2007, N. 23, CONVERTITO DALLA L. 17 MAGGIO 2007, N. 64)). All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente: "p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

  • 1)adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
  • 2)stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Testo vigente dal 20 maggio 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/2008

    Questione infondata
    13 giugno 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, - il quale ha limitato l'applicazione della norma di cui alla lettera p ) del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, «fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo» - promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica», nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6-quater Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2007 al 20 maggio 2007. 48 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articoloaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2007, N. 23, CONVERTITO DALLA L. 17 MAGGIO 2007, N. 64. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300~art6quater · fonte del testo

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