L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. Il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

  • a)quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • b)quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Fondo sanitario nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 maggio 2007

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2008

    Questione inammissibile
    18 giugno 2008

    riservata a separata pronuncia la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggi…

    Art. 1-bis Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (( · Art. 1 Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (( · Art. 2 Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (( · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/2008

    Questione infondata
    13 giugno 2008

    V. titoletto.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6-quater Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-03-20;23~art1bis · fonte del testo

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