Art. 44-bis — Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie

Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2011, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica. 2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. 3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche' disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la gestione commissariale di cui al presente articolo e' prorogata al 31 dicembre 2012.

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2011 al 28 febbraio 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la gestione commissariale di cui al presente articolo e' prorogata al 31 dicembre 2012.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207~art44bis · fonte del testo

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