Art. 12-bis — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche' con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
- b)all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".
Testo vigente dal 1 marzo 2009
