Art. 21-quater — Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate". Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un fondo di continuita' infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa' di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis.

Testo vigente dal 1 marzo 2008

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art21quater · fonte del testo

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