Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2008 al 1 gennaio 2013. 683 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
tolto: a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
tolto: b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2004-10-05;249~art1bis · fonte del testo
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