Art. 40-ter — Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020

Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operativita' del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalita' per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art40ter · fonte del testo

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