Art. 19-ter — Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato".
Testo vigente dal 1 marzo 2008
