Art. 9-bis — Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2019.
Testo vigente dal 22 settembre 2018
